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Mantova ven 18 maggio 2012

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NUOVE MISURE REGIONALI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
Aria ^


A partire dal 15 ottobre tornano, come ogni anno, in vigore alcune misure di limitazione della circolazione veicolare disposte dalle d.d.G.R 7635/08 e 9958/09.
Tali misure, finalizzate a migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, si applicano sull’intero territorio comunale con le modalità descritte di seguito:

1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Fermo alla circolazione
Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2011 e il 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì tra le 07:30 e le 19:30 è disposto il fermo alla circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (più comunemente noti come “Euro 0 benzina”)
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (più comunemente noti come “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”)

A norma dell’art. 27 della L.R. 24/06, la violazione del divieto comporta una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 75 a un massimo di 450 euro.

Divieto alla circolazione
A partire dal 15 ottobre 2011 è disposto il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0. Tali veicoli non potranno quindi circolare in nessun caso, e la misura si estende a tutto il territorio regionale (zone A1, A2, B, C1 e C2).
Fermo permanente confermato anche perngli autobus M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel.
Sono esclusi dal fermo:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a diesel (gasolio) dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3);
  • veicoli storici in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D. Lgs. 285/1992;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo e finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (con l’eccezione dei mezzi ricadenti in categoria M3 per i quali, come detto poco sopra, è previsto il fermo permanente);
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • autovetture targate CD e CC;
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi manutentivi di emergenza, funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità. Tali veicoli sono identificabili grazie ad apposito contrassegno oppure certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli appartenenti a commercianti ambulanti attivi in mercati settimanali scoperti. L’esclusione dal fermo vale solo limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli appartenenti a operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni). L’esclusione dal fermo vale solo limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, nonché veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio e muniti di certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, come comprovato da certificazione medica;
  • veicoli utilizzati da lavoratori soggetti a turni collocati in fasce orarie tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, così come comprovato da certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati da sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone;
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 285/1992;
  • veicoli dei donatori di sangue. L’esclusione dal fermo vale per il solo tragitto di andata e ritorno in occasione di una donazione.

Si precisa che i Comuni non hanno più facoltà di concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle sopraelencate, esplicitamente previste dal provvedimento regionale.

Dove si applica il fermo
Le misure di cui sopra si applicano su tutti i tratti stradali del territorio comunale o regionale (a seconda del campo di applicazione della particolare misura), comprese le strade provinciali e statali. Sono invece esclusi:

  • autostrade;
  • strade di interesse regionale R1;
  • tratti di collegamento tra autostrade e strade R1, svincoli delle stesse e tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

NOTA: con il decreto n. 11254 del 13/10/2008, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti ha proceduto all'individuazione delle tratte di collegamento tra autostrade e strade di interesse regionale R1, degli svincoli autostradali e dei parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona A1 ed esclusi dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008.

Controlli
Spetta all’autorità di Polizia Stradale vigilare sulla corretta attuazione sul territorio delle misure qui presentate. L’autorità di Polizia ha anche facoltà di elevare sanzioni nel caso riscontri violazioni a quanto disposto dalla legge.

Di seguito è possibile scaricare la mappa contenente l'indicazione dei tratti stradali esclusi dal fermo:
 

  Mappa tratti stradali esclusi dal fermo

2) SPEGNIMENTO MOTORI

Su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2011 e il 15 aprile 2012 è obbligatorio:

  •  lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  •  lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

3) VETROFANIE

La Giunta Regionale, con d.G.R. 438/10, ha posticipato rispetto alla data inizialmente prevista l’obbligo di apposizione delle vetrofanie; la nuova data di entrata in vigore sarà determinata con nuovo provvedimento attualmente in fase di elaborazione.


4) ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Apparecchi a biomassa
Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2011 e il 15 aprile 2012 vige, all’interno della zona A1 e comunque in tutti i comuni posti almeno 300 m sotto il livello del mare,  il divieto definito dalla d.G.R. 7635 dell’11/07/2008 di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento <63%) alimentati a biomassa legnosa.


Olio Combustibile
Con la d.G.R. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010 è stato stabilito il divieto permanente di utilizzare in tutta la regione Lombardia olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW.


Combustione all’aperto
Ai sensi dell’art. 12 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di combustione all’aperto di biomasse in ambito agricolo e di cantiere.


Climatizzazione
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige in periodo estivo e invernale il divieto di climatizzazione di cantine, ripostigli, scale, box e depositi domestici.

                                                                                                                                                                                                  
A margine delle disposizioni regionali presentate sopra, si segnala a tutti i cittadini anche la "Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO2 delle autovetture" elaborata nel 2011 dai Ministeri allo Sviluppo Economico, all'Ambiente e alle Infrastrutture e Trasporti:
cliccando qui è possibile scaricare la Guida in formato .pdf.

Su Salvalaria, il "decalogo" di buone pratiche ambientali ideato dal Comune in collaborazione con Agire - Agenzia Europea per l'Energia, potete infine trovare consigli e strategie per ridurre ulteriormente l'impatto delle vostre abitudini quotidiane sulla qualità dell'aria (e risparmiare contemporaneamente in bolletta!).  



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