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 Campo di intervento
I Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale di Mantova, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle persone anziane, prevedono, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, verificata preventivamente l’effettiva impossibilità del mantenimento dell’anziano o dell’inabile nel suo ambito familiare,il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
Destinatari
Sono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane fragili, autorizzate dai servizi sociosanitari, anziane inabili e disabili residenti.
Caratteristiche dell’intervento
L’intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
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indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
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contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.
L’intervento economico viene determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell’assistito, del suo nucleo familiare e dei nuclei familiari a lui collegati con riferimento ai principi di solidarietà familiare stabiliti dall’articolo 433 e seguenti del Codice Civile e alla luce di quanto disposto dal presente regolamento che recepisce e integra la normativa nazionale sulla determinazione della Condizione Economica (D. Lgs. 109/98).
Concessione della integrazione della retta alberghiera
Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione, nei confronti delle persone che:
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hanno richiesto l’integrazione prima dell’inserimento nella struttura, come stabilito all’art.6, comma 4 della L. 328/2000;
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non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
Tale integrazione si configura come una prestazione sociale agevolata ai sensi dell’art. 1 del D Lgs. 109/98 e successive modificazioni e, pertanto, è erogata in maniera diversificata rispetto alla situazione economica effettiva dell’assistito.
È obbligo dei familiari della persona ricoverata in strutture protette, così come individuati dai presenti criteri nei successivi punti, dimostrare la propria capacità contributiva. Pertanto si può richiedere un’integrazione al Comune per il pagamento della retta solo dopo aver attivato la solidarietà familiare e verificato che i redditi, propri e dei familiari, non sono sufficienti a coprirla integralmente.
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