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ELETTROMAGNETISMO
Pianificazione del territorio ^


Glossario

Campi elettromagnetici, normativa
 
La normativa che si occupa di tutelare la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, disciplina separatamente le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio) e le basse frequenze (elettrodotti). 
 
Alte frequenze

Il seguente decreto, che si basa sul "principio di cautela" e sul principio di "minimizzazione dell'esposizione" stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione oltre 10 volte più bassi in termini di potenza accettabile rispetto a quelli della Comunità Europea. Distingue tra limiti massimi di esposizione rispettivamente a 900 e a 1800 MHz di frequenza e valori di cautela per gli edifici adibiti a permanenze prolungate ( 6 v/m per il campo elettrico, per tutte le frequenze)

Decreto Ministeriale n°381 del 10 settembre 1998: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 257, 3 novembre 1999.

Decreto Ministeriale n°381 del 10 settembre 1998: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", "Linee guida applicative", emanate in data luglio/settembre 1999

Raccomandazione CE 1999/519 del 12 luglio 1999: "Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz"

Legge regionale n. 11 del 11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001.

DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.199 del 28 agosto 2003)

D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.214 del 15 settembre 2003-suppl.ordinario n.150)

Basse frequenze (ELF)

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991: "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 40, 16 febbraio 1991

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

DPCM 8 luglio 2003"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti " (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 29 agosto 2003)
 
Legge 22 febbraio 2001 n.36: "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici ".

La legge regionale n. 11 del 11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001.

La legge regionale, nel rispetto delle disposizioni della recente normativa statale (legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e legge n.66 del 20 marzo 2001) - fissa procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti.
Stabilisce inoltre che debbano definire:

  • il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti;
  • i criteri per l'individuazione delle aree ed i criteri per l'installazione degli impianti;
  • i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori relativamente alle nuove stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni;
  • le procedure amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di impianti con ridotta potenza di emissione.

I controlli sugli impianti sono effettuati sulla base di un programma annuale che ne definisce le modalità e la periodicità, il finanziamento delle attività, le priorità riferite alle destinazioni urbanistiche indicate dalla legge.


D.Lgs 4 settembre 2002 n.198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n.443"

Decreto Ministeriale n°381 del 10 settembre 1998: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", "Linee guida applicative", emanate in data luglio/settembre 1999

Legge Regionale 10 giugno 2002 n.12 "Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art.3, comma 12, lett.a) della legge regionale 6 marzo 2002, n.4 (pubblicata sul BURL 1° S.Ordinario n.24 - 13 giugno 2002)

Sentenze della Corte Costituzionale n. 303, 307 e 331. DGR n.VII/7/15506 5 dicembre 2003 "Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto "Legge Regionale 11 maggio 2001, n.11 (Norme sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 8" (pubblicata sul BURL n.51 - 15 dicembre 2003).

Inquinamento elettromagnetico e pianificazione territoriale

In materia di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, nel panorama normativo italiano si richiamano:
legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/01 del 22 febbraio 2001 , che individua, all'art. 8, le competenze delle regioni, delle province e dei comuni.
E la L.R. n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

Recentemente sono inoltre stati emanati:

  • il DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti "
  • l DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
  • ed il D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il quadro normativo che regola l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ha subìto in poco tempo numerose modifiche in seguito all'emanazione di norme , anche controverse, che hanno indotto alcune regione, tra le quali la Lombardia, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale.

Con tre sentenze, la Corte Costituzionale:

  • ha confermato la ripartizione delle competenze tra stato ( definizione delle soglie di esposizione) e regioni ( disciplina dell'uso del territorio) già delineato dalla legge quadro n.36/01.
  • Ha ribadito il potere di pianificazione delle regioni, sia pur col limite di rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e con il vincolo di non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.
  • Ha confermato, dopo l'emanazione di alcune disposizioni regionali (L.R. n.4/02 e L.R. n.12/02), il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione "in corrispondenza" dei c.d. bersagli sensibili.

Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, e si stabilisce la illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della L.R. n.4/2002 , che vietava l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro 75 metri dai bersagli sensibili. Con tale disposizione infatti la regione Lombardia ha invaso l'ambito di competenza statale della tutela dell'ambiente e della salute attraverso l'indicazione di principi - distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione - diversi da quelli fissati dalla normativa statale (limiti di emissione nei luoghi protetti).

In base a tale assunto tornano in vigore i criteri di pianificazione formulati dalla Regione Lombardia.

L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:

  • Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W.
  • Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
  • Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100 metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili". All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma 8 L.R. n.11/01.

La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.331, la DGR n.7/15506 del 5 dicembre 2003 ribadisce il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici e strutture elencate l'art. 4, coma 8 della L.R. n.11/01: asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

  DCC n. 17/2011 "L.R. n.11/01 e DGR n.7/7351 del 2001 - Criteri di localizzazione impianti di telecomunicazione e radiotelevisione - aggiornamento"

Allegato I alla DCC 17/2011 - Tavola aggiornata antenne telefonia

Allegato II alla DCC 17/2011 - Quadro criteri regionali

Allegato III alla DCC 17/2011 - Elenco strutture sensibili

Le antenne di telefonia cellulare suscitano spesso preoccupazione nei cittadini, va tuttavia evidenziato che la potenzialità maggiore in termini di emissioni di campi elettromagnetici è da attribuire agli impianti di radiotelevisione che, come si evidenzia nella cartografia a cura di ARPA Dip. di Mantova, rappresentano, nel territorio comunale circa l' 85 % della potenza complessiva.



Cartografia delle antenne presenti sul territorio comunale (formato .pdf)

Grafici e cartografia sono a cura di:






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